|
Un'impresa, con l'eventuale assistenza delle società di consulenza specializzate nella ricerca e selezione del personale, può decidere di modificare la struttura quali-quantitativa del proprio organico e procedere all'assunzione di nuovo personale, optando per una specifica forma contrattuale fra quelle tradizionali (tempo indeterminato/determinato, full time/part-time, lavoro interinale) e quelle introdotte dalla riforma del mercato del lavoro:
- job sharing o lavoro ripartito: il datore di lavoro può ripartire un'unica prestazione lavorativa fra due lavoratori (per esempio coniugi, studenti)
- contratto di apprendistato: con questo contratto alla prestazione del lavoratore corrisponde non solo la retribuzione ma anche la formazione professionale finalizzata all'acquisizione della qualifica per la quale l'apprendista è stato assunto
- contratto d'inserimento (ex formazione e lavoro): ha il fine di favorire l'inserimento o il reinserimento di giovani tra i 18 e i 29 anni, disoccupati da più di 12 mesi tra i 29 e 32 anni, lavoratori con più di 50 anni privi di un'occupazione, lavoratori senza occupazione da più di 2 anni, donne residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia del 20% inferiore a quello maschile o il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% a quello maschile, persone con un grave handicap
- tirocini: in particolare i tirocini estivi di orientamento prevedono l'impiego di un giovane iscritto a una scuola superiore o all'Università nel periodo estivo
- lavoro a progetto (ex co.co.co): divengono obbligatori la stesura in forma scritta del progetto, la definizione della durata e della retribuzione
- Collaborazione occasionale: non può avere una durata superiore a 30 giorni e un compenso superiore a 5000 euro nell'anno solare per lo stesso committente
- contratti di lavoro intermittente o a chiamata: può essere concluso quando il datore di lavoro ha la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo
|